L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di
nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
QUESTE DISPOSIZIONI ENTRANO IN VIGORE A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2012.
I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina), compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente all'ufficio anagrafe del Comune di Cancello ed Arnone negli orari di apertura al pubblico dello sportello: da lunedì al venerdi dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00,
2. per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Cancello ed Arnone - piazza Municipio – 81030 Cancello ed Arnone (CE)
3. per fax al numero 0823/856517
4. per posta elettronica semplice al seguente indirizzo: anagrafe.cancelloarnone@virgilio.it
5. per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: anagrafe.cancelloarnone@pec.it
PROCEDURA SEGUITA DALL'UFFICIO ANAGRAFE
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
L'Ufficiale d'Anagrafe può, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, disporre accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea) e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termne, l'eventuale esito negativo.
Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio - assenso.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti.
Si comunica che dal 01/02/2012 la Consultazione degli atti verrà effettuata selezionando il pulsante "Albo Pretorio on-line" presente tra le voci dell'Extra Menù o cliccando sul link seguente: